Riforma della Cittadinanza: una legge da comprendere
Riforma della Cittadinanza: una legge da comprendere

Riforma della Cittadinanza: una legge da comprendere

di Martina Alviano

In questi mesi, la politica e l’opinione pubblica si stanno interrogando sulla Riforma della Legge di Cittadinanza, più comunemente conosciuta come Ius Soli- e Ius culturae. Attualmente i due Disegni di Legge sono bloccati al Senato, ma cosa si prevede?A scanso di equivoci e dubbi, che purtroppo si creano con notizie, tweet e post spesso poco attendibili e veritieri, cercherò di tratteggiare in questo articolo i punti più salienti dei due DDL poiché, come diceva Quintiliano: “Orationis summa virtus est perspicuitas” (la più grande virtù del discorso è la chiarezza).

Sia lo Ius Soli sia lo Ius Culturae danno il nome ai due DDL in discussione. Entrambi riguardano l’acquisizione della cittadinanza, ma con metodi, tempi e requisiti differenti. Purtroppo, nell’infuocata diatriba politica, si tende a non differenziare queste due distinte e differenti discipline e a far coincidere lo Ius Soli con lo Ius Culturae, creando moltissima confusione e incertezza. L’obiettivo comune dei due è quello di creare un valido strumento per riconoscere molti bambini e ragazzi, italiani di fatto e non de iure.

Attualmente, la legge vigente in materia di cittadinanza agli stranieri è la numero 91/1992. All’articolo 4 si prevede che il cittadino straniero nato in Italia e ivi legalmente residente fino al compimento della maggiore età, divenga cittadino italiano se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età, ovvero fino ai 19 anni. Si prevede poi che il minore apolide -ovvero privo di una qualunque cittadinanza e nato entro i confini della penisola- diventi cittadino italiano. Inoltre acquisisce la cittadinanza italiana quel minore nato da genitori stranieri su suolo italiano, se i genitori sono apolidi o non possono trasmettere la cittadinanza del Paese di origine ai figli.

Con il DDL sullo Ius Soli, si opera una riforma alla legge vigente in materia. Si prevede, infatti, che può diventare cittadino italiano, colui che è nato in Italia da genitori extracomunitari, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Questo permesso di soggiorno è concesso al cittadino extracomunitario che possa vantare, nei cinque anni precedenti, un permesso di soggiorno per lungo periodo valido. Pertanto non beneficiano di ciò chi, seppur straniero, possiede la cittadinanza di uno dei Paesi UE. L’ottenimento della cittadinanza non è comunque immediata, ma è necessario l’assenso espresso dei genitori o di chi ne esercita la facoltà entro il compimento della maggiore età. In assenza di tale dichiarazione, chi vuol diventare cittadino italiano deve fare richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ovvero fino al compimento del 20esimo compleanno.

Cosa cambia allora? Sostanzialmente si introduce la possibilità per il minore nato in Italia di ottenere la cittadinanza italiana prima del compimento del diciottesimo anno di età, se i genitori ne fanno richiesta e se rientrano nei criteri individuati nel DDL. È inoltre aumentato il periodo di tempo per la presentazione della richiesta per la cittadinanza: da uno a due anni per coloro che, nati in Italia, al compimento del diciottesimo anno di età, ancora non la possiedono. Quanto esposto fin qui fa chiaramente capire come la disciplina cambi ma non in maniera incondizionata.

Con il DDL sullo Ius Culturae , si prevede di concedere la cittadinanza italiana al minore nato su suolo italiano o entrato in Italia entro il dodicesimo anno di età, purchè abbia frequentato regolarmente e per almeno cinque anni uno o più cicli di studio, o abbia seguito altri percorsi di formazione professionale della durata non inferiore ai tre o quattro anni finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale.  È importante sottolineare che l’elemento essenziale di questa nuova ed articolata disciplina è il merito. È infatti necessario ed essenziale che il ciclo delle scuole primarie sia superato con successo, pertanto eventuali bocciature fanno perdere il diritto di ottenere la cittadinanza attraverso questa via abbreviata. Anche qui, l’ottenimento della cittadinanza è possibile solo con l’assenso dei genitori o tutori. Per esigenze di trasparenza e accuratezza è altresì necessario fare delle precisazioni in merito a ulteriori requisiti. È richiesto che la famiglia di chi richiede la cittadinanza abbia un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e un alloggio che risponda ai requisiti previsti dalla Legge. È inoltre necessario superare un test di conoscenza della lingua italiana.

NON possono usufruire di questi percorsi:

– chi non ha diritto al permesso di soggiorno UE (e quindi alle vie abbreviate per conseguire la cittadinanza);

-gli stranieri che soggiornano sul territorio italiano per motivi di studio o formazione professionale;

– chi ha forme di “protezione temporanea” per motivi umanitari o chi gode di protezione internazionale ed è in attesa di una decisione in merito a ciò;

– i titolari, per il diritto internazionale, di status giuridici particolari previsti dalle convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche.

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