Tutto quello che c’è da sapere sulla Riforma Costituzionale
Tutto quello che c’è da sapere sulla Riforma Costituzionale

Tutto quello che c’è da sapere sulla Riforma Costituzionale

di Silvia Gianotti

Se dovessimo pensare per un attimo a tutte le riforme della Costituzione (che mi piace pensare Benigni non esageri a definire la più bella del mondo) succedutesi nel tempo, dovremmo partire da lontano; nel 1963, appena quindici anni dopo l’entrata in vigore, si sono avute le prime modifiche; l’ultimo intervento è stato appena 4 anni fa, nel 2012.

Se i Principi Fondamentali, cioè i primi dodici articoli della Costituzione, e la Prima Parte (Diritti e Doveri dei Cittadini, dall’art. 13 al 54) contengono valori, norme di principio, diritti, libertà, che sono irrinunciabili visto che rappresentano la base sulla quale si sviluppa l’intera architettura della nostra Repubblica, nella Seconda Parte invece prende corpo quello che potrebbe essere definito come lo scheletro, l’ossatura fondamentale dei vari organi dello Stato.

La riforma costituzionale che è arrivata a metà del suo percorso in Parlamento va a toccare diversi punti riguardanti l’Ordinamento della Repubblica che andrò brevemente a illustrarvi, per come ne sono in grado. Come Giovani Democratici di Prato ci teniamo a informarci e informarvi sul tema, non solo perché probabilmente il prossimo autunno saremo chiamati ad esprimerci in merito, ma anche e soprattutto perché conoscere la nostra Costituzione è indispensabile per avere la chiave di lettura di tutto quello che succede nell’attualità: si sa, un edificio senza buone fondamenta non regge, e noi vogliamo darvi gli strumenti per costruire una castello di conoscenze indistruttibile!

Partiamo quindi ad analizzare i principali punti dell’attuale percorso di riforma.

Superamento del bicameralismo perfetto e Senato\nIl primo punto fondamentale da affrontare, oggetto di dibattiti infiniti, è il cambiamento del ruolo del Senato della Repubblica. Questo oggi è essenzialmente un “doppione” della Camera dei Deputati, con la metà dei suoi membri: stesse funzioni, stessi poteri; aveva un senso, non è stato soltanto un inutile appesantimento dei lavori: dopo l’uscita dal regime totalitario fascista era stato pensato come uno strumento a protezione della fragile e nuova democrazia.

Con questa riforma costituzionale, si ritiene che i tempi siano maturi per uno snellimento delle laboriose procedure che richiede il cosiddetto bicameralismo perfetto, vale a dire la parità su ogni versante di Camera e Senato.

Il Senato diventerà infatti la camera di rappresentanza di Comuni e Regioni. I membri si ridurranno da 315 a 100; di questi 21 saranno sindaci, 74 consiglieri regionali indicati con apposita preferenza dagli elettori alle elezioni regionali, e 5 nominati dal Presidente della Repubblica (un po’ come gli attuali senatori a vita, con la differenza che la loro carica avrà una durata di 7 anni, rimarranno a vita soltanto gli ex Presidenti della Repubblica). I nuovi senatori non avranno diritto a un’indennità per l’esercizio della loro funzione, soltanto a eventuali rimborsi spese.

Solo la Camera voterà la fiducia al Governo, e la maggior parte delle leggi saranno approvate soltanto da questa. Il Senato si esprimerà su leggi che riguardano la sua natura di istituzione di rappresentanza degli enti locali e di raccordo con Stato e Unione Europea, nonché sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, su referendum popolari e leggi elettorali.

Inoltre, il governo avrà la possibilità di richiedere che disegni di legge ritenuti essenziali per l’attuazione del programma di governo possano avere una via preferenziale per l’esame da parte della Camera: questo è uno strumento che consentirà agli elettori di giudicare i governi sulla base del loro effettivo operato, senza che questi possano addurre come scusante il fatto di non aver avuto il tempo e il modo di portare avanti i punti del loro programma.

Presidente della Repubblica\nCambiano le modalità di elezione: prima di tutto, non si ha più il bisogno di coinvolgere i delegati regionali (già i senatori rappresentano le istanze locali), e vengono alzati i quorum, cioè il numero di parlamentari necessari per arrivare all’elezione, nel tentativo di andare alla ricerca del più ampio consenso possibile su un nome.

Visto che la Camera dei Deputati è l’unica direttamente eletta, il sostituto del Presidente della Repubblica nel caso in cui egli non possa esercitare le sue funzioni sarà il Presidente della Camera, non più quello del Senato.

Stato e Regioni: riorganizziamoci!\nUna considerazione a parte la merita l’articolo 117 della Costituzione, riguardante la divisione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, che era stato ritoccato quindici anni fa, con la cosiddetta Riforma del Titolo V (l. cost. 3/2001); in tale occasione erano state enumerate le competenze riservate esclusivamente allo Stato, quelle riguardo cui lo Stato dettava la cornice in cui si sviluppava poi la normativa di dettaglio delle varie Regioni (materie di competenza concorrente), e infine venivano lasciate le restanti materie, non citate espressamente nell’articolo, alla competenza regionale.

Tutta la complessa architettura che si era venuta a creare aveva portato molte controversie di fronte alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni: sia le Regioni che lo Stato cercavano di estendere il più possibile le loro competenze, e la Consulta più volte si era trovata a dover concedere ampio spazio di movimento allo Stato centrale, viste anche le condizioni di recessione dal 2008 in poi (sfruttando l’argomento della necessità di un “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”).

Appurato il fallimento di questa organizzazione delle competenze, viene soppressa la competenza concorrente, lasciando soltanto due elenchi di materie, uno di competenza statale, l’altro di competenza regionale (le materie non espressamente citate sono di competenza regionale).

Completiamo il puzzle…\nViene aggiunto in Costituzione il riferimento allo statuto delle opposizioni e inserito un riferimento anche all’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza” (nuovo art. 55). Queste misure venivano sollecitate da tempo, se ne era parlato molto senza però riuscire a realizzare niente in questo senso finora.

Per (non) concludere\nSicuramente saranno tantissimi i dubbi rimasti e le domande che vi sono venute in mente dopo aver letto questo mio tentativo di chiarimento.

E allora domani, martedì 12 aprile, alle ore 21:15 vi proponiamo di venire in Sala Ovale a Palazzo Banci-Buonamici, in via Ricasoli: il Professor Carlo Fusaro, costituzionalista e docente dell’Università di Firenze, sarà intervistato da Stella Spinelli, e grazie alle sue competenze in materia saprà essere esaustivo e chiaro su ogni aspetto della riforma costituzionale.

Non mancate!

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